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MODULI ISCRIZIONE - ATTI SOCIALI VARI - 5 x 1000


QUESTO E' IL MODULO PER ISCRIVERSI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.

Basta stamparlo compilarlo ed inviarlo firmato a:
associazione.karuna@gmail.com

Ed inviare bonifico di euro 15,00 come sopra. Banca Etica filiale di Genova.
IBAN IT71V0501801400000011331865
Intestato a Associazione Karuna presso Banca Etica.

Vi risponderemo a brevissimo giro.
Grazie

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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “KARUNA” 

                                           STATUTO


ART. 1 Costituzione denominazione e sede sociale
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.
36 e seguenti del Codice Civile nonché sulla base dei principi sanciti dalla legge 11 agosto 1991 n.
266 (“legge quadro sul volontariato”) e dai decreti attuativi della stessa è costituita, con sede sociale
in Genova, l’Associazione di volontariato non riconosciuta denominata “Associazione di
volontariato Karuna”, retta dalle norme del presente statuto.
La sede potrà essere trasferita in altro luogo all’interno del Comune di Genova e potranno essere
aperte sedi periferiche, anche in altre province, senza che tali modifiche comportino la modifica del
presente statuto.
Per tali integrazioni sarà sufficiente la delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 2 Caratteristiche
L’Associazione è apolitica e fonda il proprio spirito costitutivo sui principi della compassione,
benevolenza, equanimità universale e uguaglianza tra tutti gli esseri senzienti, uomini ed animali, e
non ha alcun fine di lucro.
ART. 3 Scopi e finalità dell’Associazione
L’Associazione è un centro democratico permanente apolitico di vita associativa a carattere
volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e
democrazia. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini solidaristici, per l’esclusivo
soddisfacimento di interessi collettivi.
L’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, può collaborare con altre associazioni senza
alcuna discriminazione di sorta purchè operanti con finalità similari alla propria; in particolare
collabora sin dall'origine con l’Associazione culturale “Comunità Bodhidharma” avente sede in
Lerici (La Spezia).
L’Associazione ha lo scopo di effettuare attività che promuovano la solidarietà, i valori di
compassione ed eguaglianza e i valori della democrazia attraverso l’opera esclusiva e gratuita dei
suoi soci volontari nei luoghi dove siano presenti persone sofferenti.
In particolare l’associazione potrà:
1)Intraprendere corrispondenza epistolare con persone detenute ed effettuare donazione di
indumenti, libri ed altri oggetti, visite ai detenuti e attività similari;
2)Effettuare attività di volontariato all'interno di ospedali, strutture residenziali e semi
residenziali (donazioni di giocattoli per bambini, attività di animazione, visite ai degenti e
attività similari);
3)Effettuare attività di volontariato nei canili e gattili, sia pubblici che privati;
4)Effettuare attività nel campo della difesa dei diritti umani, organizzare o promuovere
eventi di sensibilizzazione su tematiche sociali e ambientali (conferenze, mostre,
volantinaggio e attività su suolo pubblico anche con gazebo informativi e attività similari);
5)Effettuare attività di volontariato ecologico (pulizia di aree verdi pubbliche e attività
similari) e organizzare o promuovere eventi di sensibilizzazione su tematiche ambientali.
Inoltre l’ Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
a)attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati finalizzati allo
svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
b)organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
c)esercitare, in via marginale e senza scopi diretti alla realizzazione di utili distribuibili, attività di
natura commerciale per autofinanziare le proprie attività: in tal caso dovrà osservare le
normative amministrative e fiscali vigenti;
d)promuovere ed organizzare, per i propri associati, viaggi e soggiorni turistici, in diretta attuazione
degli scopi istituzionali (partecipazione a ritiri meditativi e ad attività di pratica spirituale in
Italia e all’estero).
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità
delle cariche associative, dal principio che ogni associato gode del diritto di voto singolo e
dell’elettorato sia attivo che passivo, dall’obbligatorietà del bilancio e si avvale di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri associati.
ART. 4 Sede
La sede dell’Associazione è in Lerici.
ART. 5 Durata
La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta
solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
ART. 6 Associati
L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati.
Possono diventare associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda, in forma scritta, su
moduli predisposti dall’Associazione stessa e siano accettati a giudizio del Consiglio Direttivo.
L’accoglimento o il diniego della domanda dovrà essere comunicato all’interessato entro trenta
giorni e sarà valido il principio del “silenzio-assenso”, in caso di accoglimento.
In caso contrario, invece, il rifiuto dovrà essere motivato per iscritto.
Contro tale decisione è ammesso il ricorso in appello all’Assemblea generale il cui giudizio è
inappellabile.
In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate
dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a
tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
Gli associati si dividono in:
Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Benemeriti, Onorari.
Tutti gli associati maggiorenni hanno pieno diritto di voto in Assemblea: ognuno di essi ha a
disposizione un singolo voto ai sensi dell’art. 2532 C.C.
Gli associati saranno identificati dall’apposito libro soci dell’Associazione.
ART. 7 Categorie di Associati
I Fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Gli Ordinari sono gli associati che svolgono le attività di volontariato di cui al successivo articolo 8,
nell’ambito di quelle organizzate o patrocinate dall’Associazione e che siano in regola con il
pagamento della quota ordinaria di iscrizione.
Sono Sostenitori coloro che, con l’apporto della quota ordinaria prevista per l’iscrizione
all’Associazione, contribuiscono al sostentamento economico, senza svolgere attività di
volontariato in maniera continuativa e costante.
Sono Benemeriti coloro che con la loro munificenza o con il loro apporto finanziario, superiore di
almeno il 50% all’importo previsto annualmente per la quota ordinaria di iscrizione, contribuiscono
al sostentamento e alla diffusione della conoscenza delle attività dell’Associazione; essi sono
nominati dal Consiglio Direttivo.
Sono Onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze di natura “spirituale” o che
abbiano fornito con la propria opera un sostegno allo spirito dell’Associazione.
I soci Onorari sono nominati a vita, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e sono esentati
dal versamento delle quote ordinarie annuali.
ART. 8 I Volontari
Si considerano Volontari dell’Associazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della legge
266/1991 (legge quadro sul volontariato) tutti i soci Ordinari, in regola con il pagamento della quota
sociale, che svolgano, in modo personale e spontaneo, con continuità e costanza, un’ attività
organizzata o patrocinata dall’Associazione, senza alcun compenso o retribuzione, di qualsiasi
natura esso sia, a fronte dell’attività svolta, sia da parte dell’Associazione che da parte del
beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
L’Associazione può deliberare, in talune occasioni, un rimborso delle spese sostenute a fronte di
uno spostamento al di fuori del territorio della Provincia di Genova, per un’attività di volontariato
da essa organizzata o ad essa connessa, a fronte della nota spese, specifica e analitica.
Tutti i Volontari vengono iscritti, oltre che a libro soci, all’interno del Registro dei Volontari
opportunamente vidimato e vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento dell’attività di volontariato potenzialmente a rischio, oltre che per responsabilità civile
verso i terzi, così come disciplinato dall’art. 4 della legge 266/1991.
ART. 9 Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle
Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente
acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della
maggiore età.
La qualifica di socio da diritto a partecipare alle attività promosse dall’Associazione, a frequentare
la sede sociale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli
organi sociali, e al pagamento della quota associativa.
ART. 10 Quote associative
Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e
non sono rivalutabili.
Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno ed hanno validità
annuale. Non sono restituibili in alcun modo.
Esse costituiscono l’apporto primario dei soci al sostentamento dell’Associazione.
Tutti gli associati dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative.
Le quote associative sono costituite dalle quote ordinarie annuali di esercizio;
Il C. D. ha facoltà di definire l’ammontare delle quote suddette ed ha la facoltà di proporre
all’Assemblea dei soci l’istituzione di quote associative straordinarie, una tantum, in relazione a
particolari e motivate esigenze finanziarie.
ART. 11 Perdita della qualifica ed esclusione di Associato
La qualifica di associato potrà venire meno:
per decesso, qualora la quota non sia trasferita a causa di morte ad eredi,
per recesso,
per decadenza,
per delibera di esclusione,
per indisciplina o indegnità accertate.
Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni da socio, a
mezzo raccomandata r.r., al C.D. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e comunque solo con lo
scadere dell’anno in corso purché sia presentato almeno tre mesi prima.
La decadenza si verifica allorché il socio non rinnova l’adesione versando la prescritta quota
associativa annuale e si verifica in maniera automatica entro 6 (sei) mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
L’esclusione può essere adottata dal C. D., quando il socio abbia commesso delle infrazioni allo
Statuto o al regolamento o siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione
del rapporto associativo. I provvedimenti di decadenza ed esclusione vengono deliberati dal C.D.,
sentito l’associato interessato; la delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’Assemblea; il ricorso che sospende la
delibera deve essere proposto a pena di decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazioni di cui al comma precedente.
In ogni caso l’esclusione del socio diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
ART. 12 Fondo di dotazione e patrimonio dell’Associazione
Il Fondo Patrimoniale di dotazione dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
dalle quote iniziali degli associati fondatori;
dai contributi straordinari deliberati con lo scopo di aumentare il patrimonio sociale;
dagli eventuali avanzi di gestione che si dovessero realizzare e da tutti i beni acquistati con gli
introiti di cui sopra.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
il fondo patrimoniale di dotazione;
i beni acquistati o pervenuti da privati e/o Enti;
le contribuzioni liberali e le donazioni di soci o di terzi;
i contributi in conto esercizio;
i crediti e le disponibilità liquide esistenti dopo il pagamento dei debiti;
le quote associative ordinarie.
E’ fatto tassativo divieto per l’Associazione, di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali
previste dallo statuto.
ART. 13 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Tutte le cariche sono a titolo onorifico e gratuito: esse possono dare diritto solamente al rimborso di
spese sostenute se debitamente autorizzate e documentate.
.
ART. 14 L’Assemblea
L’Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati: Fondatori, Ordinari, Onorari,
Sostenitori e Benemeriti.
Essa rappresenta l’universalità degli associati ed è sovrana nelle deliberazioni riguardanti l’attività
sociale ad essa sottoposte. Le decisioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati,
anche se non intervenuti o dissenzienti.
Ogni socio maggiorenne, in regola con il versamento delle quote, partecipa all’Assemblea con voto
deliberativo ed è portatore di un voto singolo a norma dell’art. 6 del presente Statuto.
ART. 15 Materie demandate all’Assemblea
L’Assemblea degli associati delibera sulle seguenti materie:
in sede ordinaria
- nomina ogni anno il C. D.,
- esamina ed approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio annuale consuntivo riferito
all’esercizio precedente,
- esamina e delibera in merito ai singoli fatti di gestione sottoposti alla sua deliberazione da parte
del C.D.,
-delibera in merito a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non
rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo
esame,
- delibera sui ricorsi in secondo grado avversi il diniego di ammissione di un socio,
in sede straordinaria
- modifica lo statuto associativo ed il regolamento,
- delibera lo scioglimento dell’Associazione.
ART. 16 Costituzione dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci dovrà riunirsi almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’Assemblea si
tiene presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente del C.D. o per
richiesta scritta di almeno la metà dei soci, in regola con il pagamento delle quote sociali e che
indichino l’ordine del giorno da discutere. In quest’ultimo caso il Presidente è tenuto a convocare
entro 30 giorni dalla data della richiesta l’organo Assembleare.
L’Assemblea può essere convocata a discrezione del C.D.
- mediante esposizione di apposito avviso nei locali di entrata della sede sociale, almeno 8 gg. prima
della data stabilita per l’Assemblea stessa;
- mediante convocazione scritta, da inoltrare anche via fax o posta ordinaria o elettronica o
raccomandata a mano a tutti gli associati almeno 8 gg. prima della data stabilita per l’Assemblea
stessa.
La convocazione deve indicare l’Ordine del giorno, il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza.
Nella riunione annuale l’Assemblea sarà relazionata dal C.D.
Avranno diritto ad intervenire all’Assemblea dell’Associazione tutti gli associati Fondatori Onorari
e Benemeriti, in regola con il pagamento delle quote associative dell’anno in corso (o, se non ancora
deliberate, dell’anno precedente), risultanti dal libro soci alla data stabilita per l’Assemblea stessa.
Avranno inoltre diritto ad intervenire tutti gli associati Ordinari e Sostenitori in regola con il
pagamento delle quote associative dell’anno in corso (o, se non ancora deliberate, dell’anno
precedente), iscritti dell’apposito elenco conservato agli atti dell’Associazione.
Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega. Hanno diritto di voto solo gli associati
maggiorenni.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria avverrà minimo venti giorni prima mediante
affissione di avviso nella sede dell’Associazione o contestuale comunicazione agli associati, o
mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax, e con lettera spedita ai soci almeno 20 giorni prima
dell’adunanza.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in caso di suo impedimento da uno dei
consiglieri in carica.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea, ordinaria e straordinaria, si dovrà redigere apposito verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario nominato nell’adunanza. Copia dello stesso deve essere messa a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a
garantirne la massima diffusione.
ART. 17 Deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione
quando sia rappresentata almeno la metà più uno degli associati maggiorenni aventi diritto al voto,
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono approvate in sede ordinaria a maggioranza semplice dei votanti presenti sia in
prima che in seconda convocazione.
In sede straordinaria le deliberazioni sono approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei
votanti presenti eccetto il caso di scioglimento dell’Associazione per la cui delibera è richiesta la
maggioranza dei tre quarti sia in prima che in seconda convocazione.
Il voto potrà essere espresso previa definizione delle modalità da parte dell’Assemblea medesima
per alzata di mano, per appello nominale, per divisione o per scrutinio segreto.
ART. 18 Il Consiglio Direttivo
Al C.D. è demandata la gestione dell’Associazione con delega completa a deliberare su tutte le
operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelle di competenza
esclusiva dell’Assemblea degli associati.
Il C.D. dell’Associazione è composto da un massimo di cinque membri e da un minimo di tre ed è
eletto dall’Assemblea, scegliendo i nominativi tra gli associati iscritti. Gli associati per essere
eleggibili dovranno possedere le seguenti caratteristiche: avere la maggiore età, non avere carichi
pendenti o procedure penali in corso, essere in regola con il versamento della quota sociale.
Il C.D. dura in carica un anno e ciascun componente è liberamente rieleggibile.
ART. 19 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il C.D. si riunisce presso la Sede sociale od altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente
lo ritiene necessario o quando richiesto da almeno due consiglieri (se il C.D. è composto da tre
membri) o da almeno tre consiglieri (se il C.D. è composto da più di tre membri).
Con la convocazione viene fissato l’ordine del giorno. La convocazione è fatta mediante affissione
di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione ai consiglieri a mezzo posta ordinaria, o
elettronica, o fax non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e le
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di riunione con un numero
pari di consiglieri e di mancanza della maggioranza semplice, il voto del presidente vale doppio. I
verbali delle riunioni dovranno essere trascritti nell’apposito libro sociale a cura del Presidente e
sottoscritti dallo stesso e dal Segretario nominato nell’adunanza.
Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee
dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Il C.D. deve comunque riunirsi
almeno una volta all’anno, entro quindici giorni dalla data fissata per l’Assemblea annuale degli
associati per approvare il progetto del rendiconto annuale dell’Associazione (bilancio consuntivo e
relativi allegati). Se nel corso del mandato per dimissioni o per altri motivi dovessero venire a
mancare uno o più consiglieri, subentreranno in ordine di voto i primi non eletti all’ultima
Assemblea o, in mancanza, le persone designate dai consiglieri superstiti, le quali resteranno in
carica sino allo scadere dell’intero Consiglio e nell’impossibilità verranno nominati altri soci fino
alla successiva Assemblea che ne delibererà l’eventuale ratifica.
Il C.D. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra
causa venga a decadere oltre la metà dei suoi componenti.
Le dimissioni di un consigliere dovranno pervenire al C.D. a mezzo raccomandata r.r. o posta
elettronica o fax, senza alcun necessario preavviso e giustificazione, mentre le dimissioni del
Presidente dovranno essere motivate.
In caso di dimissioni del Presidente spetta ai consiglieri convocare entro 30 giorni il C.D.
ART. 20 Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
1) redigere il progetto di bilancio e quello definitivo;
2) convocare le Assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare
l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto, come previsto dall’art. 15,
da una parte dei soci;
3) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale;
4) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
5) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle deliberazioni Assembleari;
6) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
7) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale;
8) nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si
articola la vita dell’Associazione.
ART. 21 Il Presidente
Il Presidente è nominato in seno al C.D. nella sua prima riunione tra i membri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione ed i relativi poteri di firma degli atti
dell’Associazione stessa. Egli è vincolato dalle deliberazioni del C.D. che deve essere convocato
per questioni rilevanti sotto il profilo economico e gestionale.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dai consiglieri in carica sino
alla nomina del nuovo Presidente, da effettuarsi entro trenta giorni.
La durata delle cariche è uguale a quella del consiglio direttivo.
Il Presidente da esecuzione alle delibere del C.D.
ART. 22 Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato in seno al C.D. nella sua prima riunione tra i membri eletti dall’Assemblea.
Il Tesoriere tiene e aggiorna i libri contabili, si occupa delle riscossioni e dei pagamenti, previo
mandato, anche verbale, del C.D., gestisce la tesoreria sociale, è responsabile della redazione dei
verbali delle riunioni del C.D. e dell’Assemblea dei soci; per tale compito si può far aiutare da un
Segretario nominato tra i consiglieri intervenuti all’adunanza.
ART. 23 Controversie
Ogni controversia tra gli associati e l’Associazione è sottoposta al giudizio insindacabile del C.D.
In caso di controversia è prioritariamente previsto il ricorso alla procedura di conciliazione presso la
Camera di Commercio di Genova ed in subordine al Tribunale del Foro di Genova.
ART. 24 Esercizio sociale e bilancio annuale
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e si chiude il trentuno dicembre.
L’Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni del presente statuto, con separata indicazione dell’eventuale attività
commerciale posta in essere accanto a quella istituzionale.
Il bilancio redatto dal C.D. dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione economico-finanziaria ed patrimoniale dell’Associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
ART. 25 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci, Registro dei
Volontari), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali, ai regolamenti
interni e a tutte le delibere del C.D. e dell’Assemblea.
ART. 26 Scioglimento
Addivenendo per qualunque causa allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea degli associati
stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, anche tra i non soci,
determinandone altresì i relativi poteri.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea dei soci, convocata in
seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre
quarti (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.
ART. 27 Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed
indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni, che residuano dopo l’esaurimento della
liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza,
secondo le disposizioni del codice civile.
ART. 28 Responsabilità dell’organizzazione
L’Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da
inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’Associazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed
extra contrattuale dell’ente stesso.
ART. 29 Disposizioni finali Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altra norma regolamentare
dell’Associazione che risulti in contrasto con esso. Per quanto non previsto dal presente statuto
valgono le norme del C.C. e delle leggi in materia associativa e in particolare la disciplina di cui alla
legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato) e dei relativi decreti di applicazione.
Il presente statuto è stato approvato dall’Associazione nella riunione del 9 maggio 2008.
[Atto non soggetto ad imposta di bollo e di registro
ai sensi del 1° comma art. 8, Legge 266/91]

Modificato dall'assemblea straordinaria dei soci del 3 luglio 2016

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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “KARUNA”                                ATTO COSTITUTIVO

Il 9 (nove) maggio 2008 (duemilaotto) in Genova via San Lorenzo 12/8, si sono riuniti, per
costituire un’Associazione di Volontariato, ai sensi della legge 266/1991, i seguenti cittadini, di
nazionalità italiana:
• CHIUSAMONTI MAURO, nato a Genova il 30 giugno 1971 e ivi residente in via Ricasoli
14/10, codice fiscale CHSMRA71H30D969E;
• TESTA SONIA, nata a Voghera (Pavia) il 28 aprile 1972 e residente in Genova in via
Montenero 7/5, codice fiscale TSTSNO72D68M109A;
• VILLA FRANCESCO, nato a Viareggio (Lucca) il 27 febbraio 1983 e residente in Genova
in salita Belvedere 14, codice fiscale VLLFNC83B27L833D;
• FROSO MASSIMILIANO, nato a Genova il 10 maggio 1970 e ivi residente in corso
Montegrappa 29/2, codice fiscale FRSMSM70E10D969B.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Chiusamonti Mauro, il quale a sua volta nomina
segretario dell’adunanza la Sig.ra Testa Sonia. Entrambi accettano le rispettive cariche.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del
sodalizio e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato
all’unanimità.
I presenti inoltre convengono e redigono i seguenti articoli, facenti parte essenziale del presente
Atto Costitutivo:
Art. 1
E’ costituita fra i comparenti un’Associazione di Volontariato, apolitica, aconfessionale e
senza scopo di lucro denominata “Associazione di volontariato interbuddhista
Karuna”, siglabile negli atti “Associazione Karuna“.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Genova, in via Montenero 7/5. La durata dell’Associazione è
illimitata.
Art. 3
L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, ai valori di compassione ed
eguaglianza, si prefigge di svolgere attività ovunque sia presente la sofferenza di tutti gli
esseri senzienti, sia uomini che animali.
Opera attraverso l’opera, volontaria e gratuita, dei propri aderenti e fonda il proprio spirito
costitutivo sui principi fondamentali della religione buddhista, condivisi dalle diverse
tradizioni.
L’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, collabora in particolare con
l’Associazione culturale Comunità Bodhidharma, avente sede in Lerici (La Spezia).
In particolare l'Associazione svolgerà le seguenti attività:
1. Intraprendere corrispondenza epistolare con persone detenute;
2. Effettuare attività di volontariato all’interno del carcere (donazione di indumenti,
libri o altri oggetti, visite ai detenuti e attività similari);
3. Effettuare attività di volontariato all’interno di ospedali, di strutture residenziali e
semiresidenziali (donazioni di giocattoli per bambini, attività di animazione, visite ai
degenti e attività similari);
4. Effettuare attività di volontariato a favore di persone disagiate o senzatetto e di
prostitute;
5. Effettuare attività di volontariato nei canili e nei gattili, sia pubblici che privati;
6. Organizzare o promuovere eventi di sensibilizzazione su tematiche sociali e
ambientali (conferenze, mostre, volantinaggio e attività di sensibilizzazione su suolo
pubblico anche con gazebo informativi e attività similari);
7. Organizzare o promuovere incontri, conferenze pubbliche, seminari per la diffusione
dell’insegnamento e della cultura buddhista;
8. Effettuare attività di volontariato ecologico (pulizia di aree verdi pubbliche e attività
similari).
9. Effettuare attività nel campo della difesa dei diritti umani.
Art. 4
L’Associazione è retta dallo Statuto ivi allegato, composto di numero 29 (ventinove) articoli
preventivamente letti, approvati e sottoscritti dai comparenti e che fa parte del presente Atto
Costitutivo.
Lo Statuto, recependo le normative legislative sul volontariato, stabilisce in particolare che
l’adesione alla Associazione è libera.
Il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci attraverso
l’organi sovrano (assemblea dei Soci) e sull’opera personale e gratuita degli stessi, le cariche
sono elettive ed è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
Art. 5
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle
economiche marginali.
Art. 6
I comparenti procedono alla nomina del primo Consiglio Direttivo composto da 4 (quattro)
membri, che resterà in carica per il primo anno:
Presidente CHIUSAMONTI MAURO;
Vice Presidente VILLA FRANCESCO;
Tesoriere FROSO MASSIMILIANO;
Segretario TESTA SONIA.
Tutti i nominati accettano i rispettivi incarichi.
Art. 7
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell’associazione qui costituita.
Letto ed approvato a Genova il 9 maggio 2008
Il Presidente Il Segretario
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Chiusamonti Mauro Testa Sonia
[Atto non soggetto ad imposta di bollo e di registro
ai sensi del 1° comma art. 8, Legge 266/91]

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ISCRIZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE

ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE



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